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21 - 12 - 2015
Tribunale di Pavia, sentenza 21.12.2015 - E’ ingiustificata l’assenza della parte che risiede all’estero potendo partecipare avvalendosi degli strumenti telematici.

Tribunale di Pavia, sentenza 21.12.2015 A cura del Mediatore Avv. Loredana Pinna da Grosseto. Letto 353 dal 13/02/2016 Commento: Ai sensi dell’art. 5, co. 1-bis e dell’ art. 5, co. 2, del cit. D.Lgs., le parti in mediazione devono partecipare personalmente, assistite dai rispettivi difensori. La formulazione utilizzata dal legislatore che fa esplicito riferimento alla necessaria assistenza del difensore alla parte che compare avanti al mediatore, induce a ritenere, in via interpretativa, che il difensore nella mediazione abbia il limitato ruolo di assistente della parte e che non possa, quanto meno ai fini del più efficace svolgimento della procedura mediativa, estendere la sua funzione anche alla rappresentanza e alla sostituzione della parte assente, specie nel primo incontro. Per tali motivi non può ritenersi giustificata l’assenza della parte residente all’estero che pur avendo un indubbio disagio a partecipare personalmente, ha preferito far presenziare i propri legali sebbene muniti di procura speciale notarile, anziché chiedere all’organismo di mediazione un incontro attraverso le modalità telematiche consentite dalla legge. Testo integrale: R.G. ___/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA Sezione III civile in composizione monocratica ai sensi dell’art. 50 ter c.p.c. in persona del dott. Giorgio Marzocchi, ha pronunziato la seguente SENTENZA PROVVISORIA ex art. 281 sexies, cpc nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 10.07.2014 Da XX CONTRO ZZ All’udienza del 21.12.2015, precisate le conclusioni sulla questione dell’improcedibilità della domanda giudiziale, ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010 e udita la discussione orale prevista dall’art. 281 sexies, cpc viene pubblicata con deposito in cancelleria la seguente sentenza, avendo i difensori rinunciato alla lettura del provvedimento al termina della discussione. FATTO E MOTIVI 4.- Dall’esame del verbale completo della procedura di mediazione emerge che la procedura era avviata dalla parte opponente, che partecipava sia al primo incontro dell’11.05.2015 che al secondo del 29.05.2015 per il tramite di un rappresentante negoziale di ___ assistito dal proprio difensore. Parte opposta aderiva alla procedura ma partecipava mandando in sua vece i soli legali, difensori nel presente giudizio, al primo incontro e uno solo di essi al secondo incontro, al termine del quale il mediatore dava atto che non era raggiunto l’accordo e dichiarava conclusa la procedura con esito negativo. Va preliminarmente ricordato che con l’ordinanza del 15.09.2015, con la quale era disposta la mediazione demandata, erano stabilite le modalità di svolgimento della procedura e, più specificamente, la partecipazione all’incontro sia della parte, o di un suo rappresentante negoziale, che del difensore in qualità di assistente della parte, come peraltro chiesto dalla norma di cui all’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 per la quale “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”. Ai sensi dell’art. 5, co. 1-bis e dell’ art. 5, co. 2, del cit. D.Lgs. le parti in mediazione devono partecipare personalmente, assistite dai rispettivi difensori. La formulazione utilizzata dal legislatore che fa esplicito riferimento alla necessaria assistenza del difensore alla parte che compare avanti al mediatore, induce a ritenere, in via interpretativa, che il difensore nella mediazione abbia il limitato ruolo di assistente della parte e che non possa, quanto meno ai fini del più efficace svolgimento della procedura mediativa, estendere la sua funzione anche alla rappresentanza e alla sostituzione della parte assente, specie nel primo incontro. Si dà atto sia che i difensori della parte chiamata, parte opposta nel presente giudizio, erano presenti in forza di una procura speciale notarile e che la parte assente, legale rappresentante di____ , non risiede in Italia e che per tale motivo la sua presenza in mediazione avrebbe necessariamente comportato un indubbio disagio. Tuttavia non può non rilevarsi, in primo luogo, che l’opponente ha diligentemente avviato la procedura e vi partecipava sia con il legale rappresentante della società, appositamente designato, che col difensore in funzione di assistente della parte comparsa; in secondo luogo, che ogni organismo di mediazione ormai dovrebbe essere attrezzato per offrire agli utenti dell’organismo anche la modalità telematica degli incontri e, infine, che nessuna motivazione era portata, per giustificare l’assenza del legale rappresentante della parte invitata ____. Alla luce delle superiori considerazioni e della possibilità di incontro tra le parti e il mediatore con modalità telematiche non è una giustificazione in re ipsa il semplice fatto che il legale rappresentante di una parte sia domiciliato all’estero. P.Q.M. Il Tribunale di Pavia, pronunciando sulla questione preliminare della procedibilità del giudizio, così provvede: 1 - Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità, ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010, dispone la prosecuzione del giudizio e la rimessione della causa sul ruolo; 2 - Visto l’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, condanna parte opposta al pagamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato per il giudizio; 3 - Rinvia la causa all’udienza del 15.02.2016, ore 11:30, riservando ogni provvedimento istruttorio all’acquisizione dei documenti allegati dall’opponente e ad oggi non reperiti nel fascicolo d’ufficio (trattasi di fascicolo voluminoso); 4 - Manda la cancelleria agli adempimenti necessari per il recupero della somma di cui al punto n. 2) che precede dalla parte opposta e alla ricerca e all’inserimento nel fascicolo dei documenti mancanti entro la prossima udienza. Così deciso in Pavia, in esito all’udienza del 21 dicembre 2015. Si comunichi. Dott. Giorgio Marzocchi
Fonte: www.101mediatori.it


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