Tribunale di Torino, sentenza 30.3.2016
A cura del Mediatore Dott. Commercialista Laura Mancini da Frosinone.
Letto 64 dal 23/04/2016
Commento:
Nella mediazione obbligatoria è necessaria la partecipazione personale della parte e l’assistenza dell’avvocato, secondo quanto prevede l’art. 5 comma1 bis del D.Lgs. 28/2010. La mediazione svolta senza l’assistenza del legale non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità e conseguentemente rende improcedibile anche il giudizio.
A questa conclusione giunge il Tribunale di Torino in un caso nel quale durante la mediazione la parte si era presentata senza il legale ma con il consulente tecnico, presenza ritenuta insufficiente dal giudice che ha quindi dichiarato l’improcedibilità del giudizio.
Testo integrale:
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torino, nella persona del giudice dott. Cecilia Marino, all’esito della discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies cpc, pronuncia e dà lettura della seguente
Sentenza
L’attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente, eccependo l’addebito di interessi ultralegali, l’illegittima variazione del tasso di interesse debitore, l’illegittima capitalizzazione di interessi e l’addebito di spese non concordate, chiedendo la condanna della Banca alla restituzione della somma di €.556.957,09.
La Banca ha eccepito l’infondatezza di tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto del tutto sfornite di prova.
All’udienza del 9.12.2015 il Giudice ha rilevato non essere stato esperito l’obbligatorio tentativo di mediazione, rinviando per la produzione, di parte attrice, della predetta documentazione.
Parte attrice ha depositato il verbale di conclusione del procedimento di mediazione del 27.05.2015 promosso da omissis senza l’assistenza di un avvocato, ma solo del consulente omissis s.r.l. .
La Banca ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande avversarie in quanto nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Ritiene il giudicante che l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità di parte convenuta è da accogliere in quanto l’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 recita che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti (…) bancari (…) è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”: di conseguenza il procedimento di mediazione esperito da parte attrice non può considerarsi validamente esperito, essendo necessaria, per espressa previsione legislativa, l’assistenza di un avvocato per la validità del procedimento stesso.
Non vi sono le condizioni per la condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibili le domande di parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in €.16.739,02.
Torino, 30.03.2016.
Il Giudice
dott.ssa Cecilia Marino
Fonte: www.101mediatori.it